AVVIO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

01 Aprile 2022

Il preposto non è certo una nuova figura negli organigrammi della sicurezza aziendale, ma fino ad ora le aziende non avevano l'obbligo di nominarlo. Poiché la nomina di questa figura non era obbligatoria, vi erano alcuni casi in cui il preposto riceveva formalmente l'incarico dal datore di lavoro ed altri in cui veniva considerato come "preposto di fatto" chi operativamente ne espletava i compiti, assumendo quindi il ruolo e anche le relative responsabilità. A volte, soprattutto nelle piccole e medie aziende questa figura non era nemmeno contemplata. La legge 215/2021 (convertita in DL 146/2021) ha invece istituito l'obbligo da parte del datore di lavoro della nomina dei preposti e, conseguentemente, l'iscrizione degli stessi ai corsi di formazione previsti dalle normative vigenti (art. 37 Dlgs. 81/08).

Ma chi è il preposto? In genere, il ruolo di preposto è ricoperto da figure di responsabilità (quali capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-servizio, capi-cantiere, ecc.), che quindi sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori. Il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il concetto chiave è che il preposto sia responsabile del fatto che gli altri lavoratori della sua squadra seguano le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e le regole aziendali.

Infatti la versione aggiornata dell'articolo 19 del Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) indica come principale responsabilità del preposto quella di "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti..."

Un'altra novità della nuova legge sopra citata è che la formazione dei preposti sarà soggetta ad un aggiornamento biennale, anziché quinquennale come previsto fino ad oggi. Tuttavia per l'applicazione di questa novità occorre attendere la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni. In attesa della pubblicazione del nuovo Accordo, gli Enti Bilaterali organizzano per i loro Associati i corsi di formazione per preposti sulla base della normativa vigente:

- corso di formazione iniziale della durata di 8 ore

- corso di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore

Per scaricare la scheda di iscrizione accedi alla sezione cliccando direttamente QUI. Le date saranno rese note non appena verrà raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni.

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